Il Consiglio dei Ministri ha introdotto dal decorrere del 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un assegno temporaneo (c.d. “assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli da 0 a 18 anni che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
L’assegno “ponte” spetta ai possessori di ISEE inferiore a € 50.000 annui e con almeno uno dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di ricerca o di lavoro con durata almeno semestrale;
- essere soggetto in Italia al pagamento dell’imposta sul reddito;
- avere il domicilio o la residenza in Italia e avere i figli a carico fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Tale assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con il godimento di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dai Comuni e dalle Regioni.
Braganò & Partners
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