Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dall’art. 88 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020) e permette alle aziende di offrire ai propri lavoratori, in alternativa alla CIG e attraverso la rimodulazione dell’orario di lavoro, dei percorsi formativi tali da accrescere ed acquisire nuove competenze.
Il Fondo si pone come alternativa all’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni, e, dunque, il lavoratore non può essere contemporaneamente percettore della Cassa e inserito nella progettazione del Fondo nuovo competenze.
Tale strumento si pone quale opportunità per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica e per consentire ai lavoratori di dotarsi di strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato lavoro e allo stesso tempo permette all’azienda di accrescere il livello qualitativo delle risorse impiegate.
Possono accedere al Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi con associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale e con le rappresentanze sindacali in azienda.
L’accordo sindacale dovrà contenere:
- i fabbisogni dell’azienda in relazione alle nuove o maggiori competenze;
- il percorso formativo;
- il numero dei lavoratori coinvolti nel progetto;
- il numero di ore da destinare ai percorsi formativi, comunque non superiore a 250 ore.
Una volta sottoscritto l’Accordo, l’Azienda potrà presentare la domanda di accesso al Fondo Nuove Competenze presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive) entro il termine del 30 giugno 2021, termine prorogato a seguito dell’art. 1, D.M. 22 gennaio 2021.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o dal suo delegato, dovrà essere corredata dall’accordo sindacale stipulato e dal progetto di sviluppo delle competenze; quest’ultimo dovrà individuare le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento, la durata, gli oneri, il soggetto erogatore e gli obiettivi di apprendimento dei soggetti destinatari.
I soggetti erogatori dei percorsi formativi sono tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per Adulti – CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Anche l’Azienda stessa può assumere il ruolo di soggetto erogatore della formazione, purché previsto nell’accordo collettivo.
Per mettere in atto il percorso formativo, i soggetti erogatori hanno a disposizione 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte dell’ANPAL e 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. I termini non sono di natura perentoria, difatti, se comprovate da motivate ragioni, potranno essere estese su richiesta del datore di lavoro e sulla base di successiva approvazione di ANPAL.
Le domande ricevute sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Successivamente, l’ANPAL stabilisce l’importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Il pagamento verrà effettuato dall’INPS con cadenza trimestrale nei limiti dell’importo massimo riconosciuto, sull’IBAN indicato dall’azienda per il 70% a titolo di anticipazione e a saldo il 30% su indicazioni dell’ANPAL.
Si auspica che tale nuovo strumento sia di facile applicazione, rispetto a tutti gli altri strumenti di Politica Attiva che oggi fanno fatica ad essere attuati. Solo in tale ottica il Fondo potrà portare benefici al datore di lavoro in termini di riduzione del costo del lavoro coniugando la riduzione dell’orario con la formazione, a differenza di quanto accade con la Cassa Integrazione quale mero strumento di sostegno al reddito senza finalità formative e di riqualificazione.
Braganò & Partners
Studio Associato di Consulenza del Lavoro, Organizzazione ed HR Management