Giorni di acceso dibattito tra lavoratori e datori di lavoro, forze politiche e sindacati che si trovano a confrontarsi sulla proposta di estendere l’obbligo del GreenPass anche per i lavoratori. Nulla è ancora deciso ma secondo l’opinione espressa dal Tribunale di Modena all’udienza del 19 maggio 2021 sospendere il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi è legittimo. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni fornite dal datore di lavoro” (art. 20 del D.Lgs. 81/2008). L’art. 2094 del codice civile afferma che il prestatore di lavoro subordinato, mediante la retribuzione, si obbliga a mettere a disposizione del datore la propria attività di lavoro. Da ciò si evince che il lavoratore durante la prestazione lavorativa è tenuto, anche, ad osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità propria e dei terzi con cui entra in contatto e se violati – poiché l’articolo ha natura precettiva – è responsabile giuridicamente della propria condotta.
A ciò si aggiunge quanto disposto dall’art. 2087 c.c. ovvero il datore di lavoro, come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che si trovano all’interno dei locali aziendali, ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
La sentenza, oltre ad esaminare tali articoli, ricorda che una direttiva comunitaria ha incluso il Covid19 tra gli agenti biologici cui è obbligatoria la protezione anche all’interno degli ambienti di lavoro. Pertanto, seppur la mancata vaccinazione non comporta sanzioni disciplinari – essendo una misura sanitaria utile a depotenziare la diffusione del virus – la mancata e non giustificabile collaborazione del lavoratore alla realizzazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro per se e per gli altri incide in maniera significativa tanto da poter comportare una modifica delle mansioni in concreto o addirittura la sospensione temporanea del rapporto senza retribuzione.
Braganò & Partners
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