Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 3 del 2021 ha chiarito il dubbio dei Consulenti del Lavoro: “È possibile includere i lavoratori in smart working nel computo per la determinazione della quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio dei disabili?” La risposta è Sì.
Difatti il quesito posto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro riguardava la possibilità di escludere il lavoro agile al pari del telelavoro.
Com’è noto ai sensi della Legge 68/1999 il Collocamento Obbligatorio obbliga i datori di lavoro, siano essi privati o pubblici, di assumere personale con disabilità.
Nello specifico un’azienda deve assumere lavoratori con disabilità nella misura pari:
- al 7% dei dipendenti se occupano più di 50 dipendenti;
- a 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- a 1 se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Sono esclusi, come anzidetto, i lavoratori adibiti al telelavoro per effetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 80/2015.
L’obiettivo è quello di incentivare tale forma di lavoro e trovare un giusto equilibrio tra la vita lavorativa e la vita privata.
Non rientra nell’esclusione della base occupazionale, invece, lo smart working, nonostante la sua similitudine riscontrabile con l’istituto del telelavoro per via dello svolgimento della propria attività, al di fuori della sede aziendale ed una flessibilità nell’organizzazione. Esso, infatti, è un istituto con una propria regolamentazione (L. 81/2017), ha una maggiore flessibilità in quanto mira all’attività lavorativa per fasi, cicli e obiettivi e all’assenza di vincoli di orario e luogo di lavoro, fermo restando il rispetto dell’orario di lavoro giornaliero e di quello settimanale previsto per legge e per contrattazione collettiva. Inoltre, lo smart working, diversamente dal telelavoro non è escluso dall’organico aziendale.
Infine, vi è da aggiungere che l’istituto dello smart working durante la situazione emergenziale dovuta al COVID19, non solo ha permesso la continuità lavorativa ma ha incentivato le imprese a ricorrere a questa forma di lavoro mutando i vecchi paradigmi di prestazione lavorativa legata non necessariamente alla presenza fisica in Azienda.
Braganò & Partners
Studio Associato di Consulenza del Lavoro, Organizzazione & HR Management